pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000
Disegno di legge n. 4216 approvato dalla
Camera dei Deputati il 23 settembre 1999, in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo (280); Sanza, Tassone,
Bastianoni, Delfino Teresio, Fronzuti, Lucchese, Grillo, Ostillio, Scoca e
Peretti (1653); Orlando (2493-bis); Casini, Buttiglione, Mastella, Giovanardi,
Sanza, Baccini, Nocera, Delfino Teresio, Peretti, Cardinale, Cimadoro, D'Alia,
De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Lucchese, Manzione, Miraglia
del Giudice, Pagano, Scoca, Carrara Carmelo, Galati, Grillo, Marinacci, Panetta,
Tassone, Volontè e Burani Procaccini (3390); Errigo (3883); Napoli, Malgieri,
Butti, Landolfi, Benedetti Valentini, Pampo, Cuscunà e Pepe Antonio (4397);
Berlusconi, Pisanu, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo,
Romani, Rossetto, Vito, Dell'Elce, Crimi e Scajola (4416); Bianchi Clerici,
Stucchi, Santandrea, Rodeghiero, Giorgetti Giancarlo, Apolloni, Cè, Chincarini,
Fontan, Stefani e Vascon (4552) e di un disegno di legge presentato dal Ministro
della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (Berlinguer) di concerto con il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale (Treu) con il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della
Programmazione Economica (Ciampi) e col Ministro per la Funzione Pubblica e gli
Affari Regionali (Bassanini) trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati
alla Presidenza il 23 settembre 1999
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di
formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola
di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità
previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al
compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di
cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si
realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione
Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione
dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di
istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e
delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le
potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei
bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età
compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il
complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette
anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in
rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla
scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del
curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza
civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione
all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni
culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono
definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal
quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si
articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed
accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire
la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella
progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in
indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche
di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative
didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive
e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con
altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle
regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della Pubblica
Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui
al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il
percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono
essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e con l'Università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo
che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi
all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la
frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta
l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al
sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione
continua
1. L'istruzione e formazione tecnica
superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene
indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi
compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle
eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione
delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici d'istituto
con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da
parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria,
ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per
l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo
rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti
per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto
della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma
di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla
qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma
di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del
programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata
dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in vigore, sulla base di un'apposita relazione presentata dal Ministro
della Pubblica Istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla
base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità
agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1,
nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle
norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun regolamento
reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la
definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205
del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei
settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle
richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il
reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, con regolamento del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, adottato
sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1.